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Servizio oggetti e valori ritrovati

Avvisi di 1° e 2° pubblicazione di oggetti rinvenuti

Cosa prevede il codice civile?

Il codice civile (art. 927 e seguenti) prevede che chi ritrova un oggetto o un valore smarrito, se non è nelle condizioni di restituirlo al proprietario, debba consegnarlo al Sindaco del luogo in cui l'ha ritrovato. In assenza del Sindaco, la "cosa" ritrovata deve essere consegnata all'ufficio di polizia locale o all'ufficio tributi.
Il Comune è tenuto a rendere nota la consegna mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, il valore, l'oggetto o il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovato. Il proprietario, così come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le eventuali spese di custodia.

Come è possibile conoscere l'elenco dei beni rinvenuti?

  • L'informativa rispetto al bene rinvenuto viene pubblicata sulla home page del Comune di Bozzolo, dove vi rimarrà per 365 dall'ultimo giorno della seconda pubblicazione;
  • Attraverso l'Albo on line con le modalità previste dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

Come è possibile richiedere la restituzione di un bene?

I cittadini che riconoscessero nelle indicazioni pubblicate beni mobili o altri oggetti smarriti o sottratti di loro proprietà potranno rivolgersi all'ufficio tributi - piazza Europa 1 - secondo piano - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 (tel.: 0376910824)